tratto da SHARONBELLI'S WEBLOG......

Codice civile alla mano…Cos’è una fondazione di diritto privato?
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FONDAZIONI DI DIRITTO PRIVATOLe fondazioni sono figure generali di persone giuridiche private riconosciute dal nostro ordinamento.Un fondazione è un ente privato senza finalità di lucro, che ha a disposizione un patrimonio da destinare a determinati scopi: religiosi, culturali, educativi, scientifici o altri, costituita da uno o più fondatori. La fondazione ha un’organizzazione propria e propri organi di governo, utilizza e gestisce le proprie risorse.Le persone giuridiche ovvero gli enti che sono autonomi centri d’imputazione giuridica rispetto alle persone fisiche che li compongono o li costituiscono e godono rispetto a queste di perfetta autonomia patrimoniale Gli artt. 11 e 12 del codice civile ci mostrano una prima distinzione tra persone giuridiche pubbliche e private: Art. 11 Persone giuridiche pubblicheLe Province e i Comuni, nonché gli enti pubblici riconosciuti come persone giuridiche, godono dei diritti secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico (824 e seguenti).Art. 12 Persone giuridiche privateLe associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento concesso con decreto del Presidente della Repubblica.Per determinate categorie di enti che esercitano la loro attività nell’ambito della Provincia, il Governo può delegare ai prefetti la facoltà di riconoscerli con loro decreto (att. 1, 2).Andando nello specifico, premesso quanto detto, il codice civile detta per la fondazione di diritto privato una disciplina generale regolata dagli artt.14 e ss.cc.Si costituisce una fondazione per realizzare uno scopo del fondatore, di regola altruistico.La fondazione si costituisce per atto pubblico o per testamento.La creazione dell’ente si realizza in piena autonomia del fondatore. Di fatto l’art.14 c.2 dispone che la fondazione può essere costituita anche per testamento.L’atto di costituzione deve essere composto da un atto costitutivo e da uno Statuto, l’ente deve avere una denominazione, deve essere indicato lo scopo del patrimonio e loa sede, nonchè le norme sull’ordinamentoe sull’amministrazione.Il negozio di fondazione deve contenere i criteri e le modalità di erogazione delle rendite.L’atto di fondazione può essere revocato prima di riconoscimento dal fondatore. Gli eredi non ricevono la facoltà doi revoca.Il POTERE DECISIONALE nelle fondazioni spetta al fondatore.Il POTERE DI GESTIONE spetta agli amministratori che sono responsabili verso l’ente secondo le norme sul madato.Gli articolo che seguono prevedono particolari poteri di controllo e coordinamento:Art. 25 Controllo sull’amministrazione delle fondazioniL’autorità governativa esercita il controllo e la vigilanza sull’amministrazione delle fondazioni; provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell’atto di fondazione non possono attuarsi; annulla, sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative, all’atto di fondazione, all’ordine pubblico o al buon costume; può sciogliere l’amministrazione e nominare un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto e dello scopo della fondazione o della legge.L’annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima (1445, 2377).Le azioni contro gli amministratori per fatti riguardanti la loro responsabilità devono essere autorizzate dall’autorità governativa e sono esercitate dal commissario straordinario, dai liquidatori o dai nuovi amministratori.Art. 26 Coordinamento di attività e unificazione di amministrazioneL’autorità governativa può disporre il coordinamento della attività di più fondazioni ovvero l’unificazione della loro amministrazione, rispettando, per quanto è possibile, la volontà del fondatore.Art.28 Le fondazioni, quando lo scopo è divenuto impossibile o di scarsa utilità, o il patrimonio è divenuto insifficiente, l’autorità governativa NON DICHIARA ESTINTA la fondazione , provvede alla sua TRASFORMAZIONE ,allontanandosi meno possibile dalla volontà del fondatore.La trasformazione non e ammessa quando i fatti che vi darebbero luogo sono considerati nell’atto di fondazione come causa di estinzione della persona giuridica e di devoluzione dei beni a terze persone.Le disposizioni del primo comma di questo articolo e dell’art. 26 non si applicano alle fondazioni destinate a vantaggio soltanto di una o più famiglie determinate (att. 10).In caso di dichiararta estinzione della persona giuridica, si procede alla liquidazione , secondo le norme d’attuazione del codice ( Art.30 c.c.)L’Art.31 regola la devoluzione dei beni. esaurita la liquidazione. I beni sono devoluti in conformità dell’atto costitutivo o dello statuto, per le fondazioni è l’autorità governativa che dispone e attribuisce i beni a altri enti ( in questo caso fondazioni) che hanno fini analoghi.

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